E’ stato pubblicato in data odierna, 21/12/2021, nella G.U.R.I. n° 252, il Decreto Fiscale, contenente, fra gli altri, “alcuni correttivi alla disciplina del credito d’imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di superare alcune incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura”.
Il decreto prevede una “procedura di riversamento spontaneo”, senza sanzioni e interessi, del credito d’imposta R&S ex articolo 3 D.L. 145/2013 e ss.mm.ii. maturato nei periodi d’imposta dal 2015 al 2019 e indebitamente compensato.
L’ambito applicativo della “sanatoria R&S” è circoscritto a fattispecie caratterizzate da condotte in buona fede dei contribuenti, con effettivo svolgimento delle attività e sostenimento delle spese ammissibili:
Qualora l’indebita compensazione del credito R&S sia già stata constatata dall’Ente accertatore, l’accesso alla procedura:
La “procedura di riversamento spontaneo” delineata è subordinata all’invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 30/09/2022 (secondo modello e contenuto da definirsi con provvedimento del direttore dell’AdE da emanare entro il 31/05/2022) con indicazione:
Le modalità e i termini di riversamento del credito R&S indebitamente compensato sono così sintetizzabili:
Importante precisazione è che il riversamento del credito R&S non può avvenire mediante compensazione di crediti d’imposta ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
Il perfezionamento della procedura, che si verifica col pagamento integrale dell’importo comunicato all’AdE, produce una conseguenza di grande rilevanza per gli imprenditori: la non punibilità per il reato tributario di indebita compensazione di crediti d’imposta superiori a 50.000 euro l’anno ex articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000.
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