TRANSIZIONE 5.0: NUOVE FAQ DEL MIMIT E AGGIORNAMENTI SULL’AMBITO DI APPLICAZIONE

Transizione 5.0

Disponibili nuovi chiarimenti sull’operatività del credito imposta per la Transizione 5.0 e in particolare, chiarimenti sugli investimenti volti ad aumentare la capacità produttiva di un processo produttivo esistente

Sul sito del GSE, il soggetto gestore della misura, sono state pubblicate le prime risposte alle domande frequenti (FAQ) condivise tra il GSE e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Le principali tematiche di interesse per le imprese e i tecnici del settore riguardano: la cumulabilità con altre agevolazioni, le tempistiche per l’interconnessione dei beni, la documentazione necessaria per la presentazione delle richieste di accesso alla misura, progetti e interventi ammissibili.

Merita attenzione la faq in cui si chiarisce come viene determinato il risparmio energetico nell’ipotesi in cui l’investimento riguardi l’acquisto di un bene volto ad integrare un processo produttivo esistente aumentando la capacità produttiva

A differenza di quanto sommariamente indicato in fase di pubblicazione del Decreto, il Ministero attraverso questa faq chiarisce che se l’investimento riguarda l’acquisto di un nuovo bene volto ad integrarsi in un processo produttivo già presente, il risparmio energetico complessivo verrà calcolato confrontando l’indicatore di prestazione energetica del nuovo bene oggetto di investimento con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto dalla medie degli indicatori dei beni già esistenti.

Il Piano Transizione 5.0 merita altresì attenzione in quanto offre alle azienda una significativa evoluzione rispetto al precedente piano 4.0 supportandole nella digitalizzazione dei processi attraverso l’implementazione di sistemi gestionali avanzati con agevolazioni che possono raggiungere il 45% dell’investimento inserendo la possibilità di incentivare i software Enterprise Resource Planning – ERP –  (software che consente di gestire l’intera attività d’impresa, sostenendo l’automazione e tutti i processi di finance, risorse umane, produzione, supply chain, servizi, approvvigionamento) e gli altri software gestionali se se acquistati unitamente ai software di Energy Dashboarding.

Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).